Art. 29
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.
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