Art. 27

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonchè le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse - ferma restando ogni altra condizione richiesta quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite. La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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