Art. 28
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni.
La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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