Art. 4
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruità, previsto dal precedente , viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.
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