Art. 9
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile.
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