Art. 9

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo