Art. 10

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto, il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo ai termini del citato articolo 1, al prezzo congruo indicato dall'Ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.
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