Art. 15

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall' della presente legge. Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.
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