Art. 7
LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
In vigore dal 24 apr 1965
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni, cui sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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