Art. 3

LEGGE 30 marzo 1965, n. 226

In vigore dal 19 feb 1977
Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.
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