Art. 4

LEGGE 30 marzo 1965, n. 226

In vigore dal 24 apr 1965
Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.
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