Art. 1
LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
In vigore dal 24 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I lavoratori italiani, già residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità, di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956.
La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che:
a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;
b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
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