Art. 2

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

In vigore dal 25 dic 1964
Il Comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire: a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità; b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo