Art. 1

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

In vigore dal 1 gen 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo. (1) (2) (3) (4)
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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280#art-1

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