Art. 6
LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280
In vigore dal 25 dic 1964
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 19674 si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e quanto a lire 300 milioni con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964 n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964 n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
All'onere di lire 7.080 milioni derivante a carico dell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - TAVIANI - PIERACCINI -
TREMELLONI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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