Art. 2
LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280
In vigore dal 25 dic 1964
Il Comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:
a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;
b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.
I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.
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