Art. 4
LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037
In vigore dal 2 nov 1964
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1 luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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