Art. 4

LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037

In vigore dal 2 nov 1964
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1 luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1964-10-17;1037#art-4

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