Art. 3
LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037
In vigore dal 2 nov 1964
Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.
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