Art. 2
LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037
In vigore dal 2 nov 1964
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La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall' della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:
"b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".
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