Art. 1

LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037

In vigore dal 2 nov 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.
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