Art. 16

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo art. 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti COnsigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea. Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio, permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.
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