Art. 22

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1964 SEGNI MORO - TAVIANI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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