Art. 19

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.
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