Art. 8
LEGGE 9 giugno 1964, n. 405
In vigore dal 7 apr 1974
Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. (1)
Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio
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