Art. 4

LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

In vigore dal 19 lug 1964
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO - GIOLITTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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