Art. 2

LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

In vigore dal 19 lug 1964
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.
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