Art. 1

LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

In vigore dal 19 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.
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