Art. 3

LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

In vigore dal 19 lug 1964
Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.
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