Art. 28
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all' sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.
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