Art. 32
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata, da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.
Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà, del valore dell'edificio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457#art-32