Art. 31
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un Immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.
A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.
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