Art. 1

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui: 1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136; 2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici; 3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona; 4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata. La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457 (Art. 1 Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) — Testo vigente | Portale Normativo