Art. 5
LEGGE 4 marzo 1963, n. 388
In vigore dal 4 apr 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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