Art. 5

LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

In vigore dal 4 apr 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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