Art. 1
LEGGE 4 marzo 1963, n. 388
In vigore dal 29 mag 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-04;388#art-1