Art. 2

LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

In vigore dal 4 apr 1963
Le misure di cui all' sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-04;388#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo