Art. 4

LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

In vigore dal 4 apr 1963
La Commissione di cui all' si riunirà ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti: a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all', e cioè se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie; b) proporre l'applicazione e la revoca, delle misure di cui all' e formulare proposte sulle modalità della loro attuazione; c) fornire il parere di cui all'.
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