Art. 10
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441
In vigore dal 12 apr 1963
Il secondo comma dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
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