Art. 10 · LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

Art. 10

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

In vigore dal 12 apr 1963
Il secondo comma dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
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