Art. 4
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441
In vigore dal 12 apr 1963
L' della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:
"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell' ed a) del presente articolo.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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