Art. 6

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

In vigore dal 12 apr 1963
L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.
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