Art. 7
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Norme per l'avanzamento
L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza, delle seguenti norme:
a) al grado di guardia scelta, per anzianità, alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
b) al grado di brigadiere, per anzianità, ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei.
Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.
Il giudizio per la idoneità e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.
Storico versioni
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