Art. 2
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Soppressione dei ruoli del personale dei
servizi dell'economia montana e delle foreste
Il ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonchè i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte, e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste di cui ai quadri 15-a, 15-b, 33, 53 e 81 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi.
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