Art. 5
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Distaccamenti e stazioni forestali
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti.
Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma brigadieri e vicebrigadieri.
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