Art. 11

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 17 apr 2001
Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il giudizio di idoneità per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato è rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è espresso dal relativo Consiglio di amministrazione. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo è determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzianità di servizio. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.
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