Art. 8

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

In vigore dal 15 lug 1998
Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile. Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Non può essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di società o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validità dei pareri, la maggioranza degli intervenuti.
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