Art. 13
LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141
In vigore dal 15 lug 1998
Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, è composto:
1) del direttore generale dell'aviazione civile;
2) dei capi dei servizi centrali
3) del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
4) di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.
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