Art. 17

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

In vigore dal 15 lug 1998
La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI - MATTARELLA - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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