Art. 4

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

In vigore dal 15 lug 1998
Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile. I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.(1)
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