Art. 2
LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141
In vigore dal 15 lug 1998
Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui è preposto un direttore generale.
L'organizzazione centrale comprende:
a) il servizio degli affari generali e del personale;
b) il servizio degli aeroporti;
c) il servizio dei trasporti aerei.
Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.
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