Art. 5

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

In vigore dal 15 lug 1998
I provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale sono adottati d'intesa col Ministero della difesa. La vigilanza sull'Aereo Club d'Italia e sullo sport aereo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo. Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti Ispettorato generale dell'aviazione civile.
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