Art. 21
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell' dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell' della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell' del citato ordinamento.
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